Le associazioni sono enti
costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti,
di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno
esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare
preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che
abbiano ottenuto il cosiddetto “riconoscimento”, ovvero non lo abbiano
richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in
tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina
giuridica applicabile.
Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto
quelle alle quali la competente autorità ha concesso il riconoscimento,
che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per
la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico.
Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione
dell’atto costitutivo o dello statuto; quest’ultimo atto, che può essere
distinto o incorporato nell’atto costitutivo, unitamente alle
disposizioni di legge, regola la vita e l’attività dell’ente.
Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il
legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di
amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni
degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di
diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di
devoluzione dei beni.
In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la
personalità giuridica. Tale status comporta particolari
vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell’associazione e
quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli
associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti
della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e
non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti
dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i
creditori personali dei singoli associati non possono pretendere
dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche
Onlus, fruendo dei relativi benefici.