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La legge 7 dicembre 2000 n. 383, che disciplina le
associazioni di promozione sociale, considera tali
quelle “costituite al fine di svolgere attività di
utilità sociale a favore di associati o di terzi senza
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati”.
Si costituiscono con atto scritto, il quale deve
contenere specifici elementi quali: la denominazione,
l’oggetto sociale, l’assenza di fine lucrativo, la
rappresentanza legale , l’obbligo di reinvestimento
degli eventuali avanzi, la democraticità della
struttura, ecc.;
Si sostengono con:
-
contributi degli aderenti o di privati
-
contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi
internazionali
-
donazioni e lasciti testamentari
-
rimborsi derivanti da convenzioni
-
proventi delle cessioni di beni e prestazioni di
servizi agli associati ed a terzi (anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali)
-
iniziative promozionali finalizzate al finanziamento
dell’attività istituzionale.
Si
sottolinea che non possono essere considerate APS le
organizzazioni sindacali, i partiti politici, ed in
genere tutte quelle associazioni che pongono limitazioni
discriminanti all’ingresso di nuovi soci. Sono inoltre
escluse le organizzazioni di volontariato iscritte nel
relativo registro regionale.
Le A.P.S. “a carattere nazionale” (che svolgono,
cioè, attività in almeno cinque regioni e 20 province
del territorio nazionale) devono iscriversi in uno
specifico registro nazionale istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari Sociali.
Le A.P.S., a carattere regionale o provinciale,
devono iscriversi nei registri istituiti dalle Regioni e
dalle Province autonome.
Contro i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e contro
i provvedimenti di cancellazione nei registri è ammesso
ricorso in via amministrativa. |