Natura giuridica delle associazioni


La “legge-quadro” sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto 1991, riconosce “il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato”, intendendo come tale “quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Requisiti minimi.
Nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere espressamente previsti:
  • l’assenza di fini di lucro;
  • la democraticità della struttura;
  • l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e diritti;
  • l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

L’organizzazione di volontariato deve finanziare la propria attività:

  • con contributi degli aderenti o di privati;
  • con contributi dello Stato, di enti pubblici od organismi internazionali;
  • con donazioni e lasciti testamentari;
  • con rimborsi derivanti da convenzioni;
  • con entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Le organizzazioni di volontariato, per accedere ai contributi pubblici e per godere delle agevolazioni fiscali, dovranno iscriversi nel registro del volontariato della Regione o Provincia nel cui territorio hanno la sede amministrativa e/o operativa