La “legge-quadro” sul volontariato, la n. 266 dell’11 agosto
1991, riconosce “il valore sociale e la funzione
dell’attività di volontariato”, intendendo come tale “quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di
solidarietà”.
Requisiti minimi.
Nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere
espressamente previsti:
- l’assenza di fini di
lucro;
- la democraticità della
struttura;
- l’elettività e la gratuità
delle cariche associative;
- la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti;
- i criteri di ammissione e
di esclusione degli aderenti, nonché i loro obblighi e
diritti;
- l’obbligo di formazione
del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i
contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli
aderenti.
L’organizzazione di
volontariato deve finanziare la propria attività:
- con contributi degli
aderenti o di privati;
- con contributi dello
Stato, di enti pubblici od organismi internazionali;
- con donazioni e lasciti
testamentari;
- con rimborsi derivanti da
convenzioni;
- con entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali.
Le organizzazioni di
volontariato, per accedere ai contributi pubblici e per
godere delle agevolazioni fiscali, dovranno iscriversi nel
registro del volontariato della Regione o Provincia nel cui
territorio hanno la sede amministrativa e/o operativa |