Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per
“Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Nel tentativo di
rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene
comunemente definito “terzo settore”, ossia negli ambiti legati al
volontariato, all’assistenza sociale, e così via, il legislatore ha
disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere
fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati
presupposti o requisiti. A stretto rigore le Onlus non costituiscono
una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate
categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i
comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalità giuridica possano
divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano
rispettate determinate condizioni.
Tra questi, innanzitutto è obbligatorio che l’ente, che deve
utilizzare l’acronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia
retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto
pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.
Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle
clausole disposte dalla legge, quali la previsione della
democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili
e l’obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così
via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti
quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati,
che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di
imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d.
terzo settore o non profit.
L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità
sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi
previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e
sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di
interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della
cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica
di particolare interesse sociale .
Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra
menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e
connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche,
che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente
strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle
attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di
soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie
tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui
evidenziati possono accedervi.
In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi
alla scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono
quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed
Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle
tasse di concessione governativa, dall’imposta sulle donazioni,
dall’imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine
sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per
lotterie, tombole, banchi e così via.
Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle
organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali
organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in
compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto
Onlus.