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La grandissima maggioranza
delle associazioni oggi esistenti è costituita nella forma di
Associazione non riconosciuta, prevista e disciplinata negli artt. 36 e
seguenti del Codice Civile.
Le Associazioni in parola vengono definite “non riconosciute” in quanto
sono prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’Associazione non
riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica
invalsa, ed intuibili ragioni di funzionalità, fanno sì che
l’Associazione non riconosciuta si costituisca, di regola, a mezzo di un
atto scritto (contratto di associazione ), basato su due principali
componenti:
-
l’atto costitutivo, che dà
vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di
avvio e di riferimento;
-
lo statuto, destinato a
regolare il funzionamento a regime dell’associazione.
Il contratto associativo non
richiede forme particolari. È sufficiente una scrittura privata
semplice, senza la necessità di ricorrere all’intervento di un notaio;
non occorre che essa contenga specifici elementi, se non quelli
richiesti dalla normativa fiscale
Le caratteristiche strutturali di un’Associazione non riconosciuta
possono essere così elencate:
-
una forma di aggregazione
aperta all’incremento od al ricambio degli associati (cosiddetta
“struttura aperta”). Gli associati, teoricamente, potrebbero avere
diritti ed oneri diversi tra loro (ad esempio, in relazione all’entità
dei contributi da versare, ai diritti di voto, ecc.); ma è preferibile
che si stabilisca tra loro parità di diritti e doveri. Si consideri
oltretutto che detta parità, in linea generale o specifica, è un
requisito richiesto per godere di determinate agevolazioni fiscali;
-
autonomia patrimoniale -
sia pure limitata - rispetto alle sfere patrimoniali dei singoli
associati e ad eventuali creditori personali dei medesimi, che si
sostanzia nel concetto di fondo comune;
-
attività finanziata
primariamente con i contributi degli associati, ma anche con donazioni
od erogazioni di terzi; oppure, ancora, con (limitate) attività di
natura commerciale;
-
delega della gestione
associativa ad una o più persone fisiche, generalmente elette
dall’assemblea degli associati per limitati periodi di tempo, oppure
designate in sede di costituzione;
-
estinzione per:
-
scadenza del termine di
durata eventualmente fissato dallo statuto;
-
deliberazione
dell’assemblea degli associati (ove esistente);
-
il venir meno di tutti
gli associati;
-
in ogni caso, gli
eventuali residui attivi della liquidazione non potranno essere
ripartiti tra gli associati superstiti, ma dovranno essere devoluti (a
fini non lucrativi) per gli scopi eventualmente previsti dallo
statuto; oppure - in mancanza dei medesimi - a quelli determinati
dalla pubblica autorità.
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