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La fondazione è un complesso di beni destinato al perseguimento
di uno scopo determinato ed al quale la legge riconosce
personalità giuridica. Essa trae origine da un atto di
disposizione patrimoniale (atto di fondazione) con cui il
fondatore si spoglia in modo definitivo della proprietà dei beni
che destina allo scopo voluto. Il "negozio" non esaurisce
tuttavia il proprio contenuto nell’atto di disposizione
patrimoniale, esso è anche sistema di organizzazione,
l’esecuzione del quale implica lo svolgimento, in forma appunto
organizzata di un’attività le cui modalità sono determinate
dallo stesso fondatore.
La fondazione è
un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo
determinato ed al quale la legge riconosce personalità
giuridica. Essa trae origine da un atto di disposizione
patrimoniale (atto di fondazione) con cui il fondatore si
spoglia in modo definitivo della proprietà dei beni che destina
allo scopo voluto. Il "negozio" non esaurisce tuttavia il
proprio contenuto nell’atto di disposizione patrimoniale, esso è
anche sistema di organizzazione, l’esecuzione del quale implica
lo svolgimento, in forma appunto organizzata di un’attività le
cui modalità sono determinate dallo stesso fondatore.
La fondazione è
sottoposta a controlli governativi regolati dall’articolo 25 del
codice civile ed a controlli dell’amministrazione finanziaria.
Un riferimento attuale sono le fondazioni bancarie, per cui è
stata recentemente (D.lgs. 17 maggio 1999 n. 153) individuata la
disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti. Il
principale motivo del decreto è stato quello di scindere il
legame di controllo della banca conferita. Ciò ha permesso di
attribuire alla fondazione la natura di ente no-profit.
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