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Il Codice Civile non descrive in dettaglio la nozione di
Comitato.
Il Comitato può essere definito come un ente, generalmente senza
personalità giuridica, costituito da un ristretto numero di
persone che si propongono la raccolta di fondi necessari a
realizzare una determinata iniziativa.
I principali elementi qualificanti del Comitato possono essere
così identificati:
-
struttura
chiusa del rapporto. Il Comitato si propone il raggiungimento
del proprio scopo contando sull’opera di coloro che vi hanno
dato vita, i cosiddetti “promotori”, i quali commisureranno le
possibilità di successo del Comitato ai fondi che saranno
stati in grado di raccogliere;
-
scopo: deve
essere non “interno” (ovvero “mutualistico”, a vantaggio dei
membri dell’organizzazione), ma con preminente rilevanza
“esterna”;
-
durata: di
regola i Comitati nascono per il varo di una iniziativa e si
estinguono una volta realizzata la medesima, o preso atto
dell’impossibilità di realizzarla;
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patrimonio: si
costituisce non già attraverso apporti monetari dei fondatori
e membri del Comitato (i quali, peraltro, potrebbero limitare
il loro apporto all’opera prestata), ma attraverso i
contributi di soggetti esterni all’ente (sottoscrittori), che
ritengono di sostenerne il programma;
-
disciplina
della
responsabilità: rispondono personalmente e solidalmente
tutti i membri del Comitato.
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